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PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Il D.l. n. 63/2013 in tema di certificazione delle prestazioni energetiche nell'edilizia è stato convertito con Legge 3 agosto 2013 n. 90.

AI testo del D.l. n. 63 sono state apportate:

- all'art. 6 è stato inserito il comma 3 bis che recita: "l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena lo nullità degli stessi contratti'';

- l'art. 6 comma 8 è stato così modificato: "nel caso di offerta di vendita o di locazione, corrispondenti
annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione
energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e lo classe energetica
corrispondente
".

Conseguentemente è confermato l'obbligo per quanto riguarda gli annunci di vendita e locazione;

- nulla è stato modificato per quanto riguarda le sanzioni previste dall'art. 12 comma 10 che prevede: "in
caso di violazione dell 'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o
locazione, come previsto dall'art. 6 comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con lo sanzione
amministrativa non inferiore a 500 Euro e non superiore a 3.000 Euro
";

 

 

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