Cedolare Secca
La disciplina della cedolare secca sugli affitti è stata introdotta dall’art. 3 del D. Lgs. n. 23 del 14 marzo 2011 sul “federalismo fiscale municipale”, che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 23 marzo 2011 ed entrerà in vigore il 7 aprile 2011.
Ricordiamo che la “cedolare secca” è l’imposta che il locatore può scegliere di pagare, in sostituzione di Irpef, relative addizionali, imposta di registro e di bollo, in relazione ai canoni di locazione di immobili abitativi, a decorrere dall’anno 2011. Il prelievo è fisso nella misura del 21% per i canoni liberi e scende al 19% per i canoni agevolati; va applicata sul 100% del reddito da locazione (ovvero il 100% del canone percepito, senza più dedurre il 15% o il 40,5% del canone annuo). L'imposta potrà essere applicata anche sui redditi da locazioni "brevi", i cui contratti - attualmente - non sono soggetti ad obbligo di registrazione
- L’opzione per la cedolare secca può essere esercitata unicamente in relazione alle “unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo” (classificate o classificabili nelle categorie da A/1 a A/11, con l’esclusione della categoria A/10).
- Il locatore “privato”, ovvero la persona fisica;
- Il locatore è obbligato ad inviare al conduttore una raccomandata con la quale comunica la propria volontà di optare per la cedolare secca e la propria rinuncia al diritto all’aggiornamento del canone. Il canone non potrà essere indicizzato e aggiornato per tutto il periodo in cui il proprietario esercita l’opzione per la cedolare.
- Il locatore oltre alla comunicazione di cui sopra deve: provvedere alla registrazione del contratto di locazione, dato che la cedolare assorbe l’imposta di registro, presentare la dichiarazione dei redditi indicando l’opzione per la cedolare secca e calcolo della medesima.
- L’esercizio dell’opzione può avvenire:
- In sede di registrazione del contratto
- In caso di proroga del contratto, anche tacita
- Durata dell’opzione: l’opzione vincola il locatore per l’intero periodo di durata del contratto (es. 4 anni in caso di 4+4), o della proroga (es. 4 anni in caso di 4+4), o per il periodo residuo di durata in caso di rinnovo. Il locatore ha facoltà di revocare l’opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata. Resta salva la facoltà di esercitare l’opzione nelle annualità successive.
- Compilazione Modello 69
‹ torna alla pagina precedente