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Registrazione del contratto

La registrazione dei contratti di locazione è obbligatoria.

Sono soggetti all'obbligo della registrazione tutti i contratti di locazione aventi durata superiore a 30 giorni.

Il termine per la registrazione è di 30 giorni a partire dalla data di stipula del contratto.
La registrazione del contratto di locazione comporta il versamento di un'imposta di registro, alla quale, in occasione della prima registrazione, vanno ad aggiungersi le spese relative all'applicazione delle marche da bollo.

1) L'IMPOSTA DI REGISTRO
L'aliquota ad essa relativa è pari al 2%, da calcolarsi sul canone annuo di locazione.

Tale importo dovrà, poi, essere arrotondato all'euro. Esiste inoltre un limite minimo all'importo da versare, la cosiddetta "imposta fissa", che attualmente ammonta a € 67,00.

L'imposta di registro va corrisposta all'erario ogni anno, per tutta la durata del rapporto di locazione. Per i contratti pluriennali la legge n.449/1997 ha introdotto la possibilità di assolvere il pagamento dell'imposta di registro in un'unica soluzione per l'intera durata contrattuale. Questo comporta uno sconto sull'imposta da versare, pari alla metà del tasso d'interesse legale corrente, moltiplicato per il numero delle annualità.

Nel caso in cui il contratto venga a cessare anticipatamente, le parti hanno diritto ad ottenere il rimborso per la parte d'imposta pagata in eccesso (dietro richiesta e presentazione della ricevuta di pagamento).

Contratti agevolati di 3 anni + 2 e i contratti transitori a studenti universitari usufruiscono (in base a quanto disposto dalla riforma sulle locazioni abitative, legge 431/98) di un'agevolazione ai fini dell'imposta di registro, consistente nella possibilità di assumere nella misura del 70% il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale del 2%.

2) LE MARCHE DA BOLLO
Su ciascuna copia del contratto di locazione va applicata una marca da bollo da € 16,00 per ogni 100 righe. Va inoltre applicata una marca da bollo da € 16,00 anche per ogni allegato al contratto di locazione che viene presentato per la registrazione (ad esempio regolamento condominiale Ape o ACE) e una marca da bollo da € 2 per ogni planimetria allegata.

RISOLUZIONE ANTICIPATA

Per la risoluzione anticipata del contratto, rispetto alla sua scadenza naturale, così come per la cessione senza corrispettivo o la sublocazione, si versa, entro 30 giorni, l’imposta fissa di € 67.

Modalità:

 

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il "ravvedimento operoso" introdotto dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/97, come modificato dai decreti legislativi n. 203 del 5 giugno 1998, n. 422 del 19 novembre 1998 e n. 99 del 30 marzo 2000, nonché dal decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008 (convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), è applicabile a tutti i tributi e quindi anche all'imposta di registro sui contratti di locazione ed affitto di immobili urbani.

Attraverso il ravvedimento operoso è possibile regolarizzare sia la tardiva registrazione dei contratti di locazione che il tardivo pagamento dell'imposta di registro dovuta a seguito di proroga, risoluzione e cessione degli stessi, consultando l'Agenzia delle Entrate.

 

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